Titolo V
I libri sociali
Art. 25 – Libri sociali e registri
- L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. - L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art. 26 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti;
b. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
c. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;
d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. - Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 27 – Risorse economiche
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art. 28 – Bilancio di esercizio
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 30 – Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Art.31 – Scadenza degli organi sociali – norma transitoria
- Gli organi sociali, nominati nell’atto costitutivo, rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2023..
F.to Franco Finotti
F.to Claudia Strada
F.to Eliana Morandi notaio L.S.