Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video-conferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea all’art. 13 comma 5 del presente Statuto.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e di svolgerne i connessi adempimenti;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ed esperti esterni per le attività formative dell’Associazione;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. - Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Segretario può svolgere le mansioni di Tesoriere.
- Il Tesoriere provvede all’incasso delle quote associative e di ogni altra somma dovuta all’Associazione e cura la gestione finanziaria secondo gli indirizzi dell’Assemblea e del Consiglio e secondo le disponibilità della cassa sociale. Il Consiglio Direttivo determina le operazioni finanziarie che il Tesoriere potrà compiere senza la preventiva autorizzazione dello stesso organo, previa ratifica successiva.
Il Tesoriere può effettuare, per conto dell’Associazione, riscossioni di somme di qualsiasi ammontare da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, rilasciandone valide e liberatorie quietanze a saldo. Alla fine di ogni anno il Tesoriere redige il bilancio consuntivo d’intesa con il Consiglio direttivo, per la successiva sottoposizione all’organo assembleare.
Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. - In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’articolo 16, comma 2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’articolo 8 del presente Statuto.
e) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà – se ed in quanto sia consentito dalla normativa – l’art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest’ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata con adeguata tempestività l’assemblea per la sostituzione. . - Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 22 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea, che dovrà essere convocata come sopra entro 30 giorni dalla cessazione della carica.
- Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 23 – Competenze dell’organo di controllo
- È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. - L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 24 – Responsabilità degli organi sociali
- Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
- I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.