Titolo III
Norme sul volontariato
Art. 10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 17 comma 4 CTS.
Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art. 12 – Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore. - L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e
funzionamento
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea. - La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. - L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante se ed in quanto richiesto dalla Legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l’approvazione (salvo che il verbalizzante sia un notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore;
f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
j) deliberare su eventuali appelli presentati a seguito di rigetto da parte del Direttivo di domanda di iscrizione all’Associazione; - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da adottarsi, in caso di approvazione, con atto pubblico;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. - Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo che 1/5 (un quinto) degli associati richieda il voto palese.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati maggiorenni (ai fini di competenza e responsabilità) ed in regola con il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da 7 (sette) a 9 (nove) secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Se possibile (quale requisito di competenza) almeno un membro dovrà essere studente o borsista/dottorando presso un’Università italiana o dell’Unione Europea nel corso di Scienze della Terra/Geologia e Socio dell’Associazione. In assenza di disponibilità è sostituito da un membro designato dall’Assemblea.
- L’Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige/Südtirol e la Consulta dell’Alto Adige/Südtirol hanno il diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo con 1 membro ciascuno. L’Assemblea eleggerà i 2 rappresentanti sulla base di una rosa di almeno 3 nomi forniti dallo stesso Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige/Südtirol e dalla stessa Consulta, oltre ad eleggere i componenti mancanti.
- I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.