STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AGATAS
ASSOCIAZIONE GEOLOGIA AMBIENTE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL APS”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1 – Denominazione-sede-durata
- L’Associazione non riconosciuta denominata “AGATAS – ASSOCIAZIONE GEOLOGIA AMBIENTE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal presente statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni e dalle relative disposizioni di attuazione in quanto applicabili.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera nel territorio della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
- L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”
- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “AGATAS – ASSOCIAZIONE GEOLOGIA AMBIENTE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL APS”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 3 – Attività di interesse generale
- L’Associazione è apolitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato
- L’Associazione opera prevalentemente attraverso l’attività volontaria dei soci e senza scopo di lucro.
- L’Associazione persegue, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, con specifico riferimento a:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (lett. k); In particolare, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
– protezione, valorizzazione e sensibilizzazione del patrimonio geologico locale;
– attività educativa nell’ambito della protezione civile ai sensi del D.Lgs.1 del 2/01/2018, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 4 – Finalità e attività
1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- promuovere l’aggregazione dei geologi e dei laureati in geologia e degli appassionati in Scienze della Terra;
- promuovere l’attività formativa e l’aggiornamento professionale nel campo della geologia, geotecnica e più in generale nelle scienze della Terra;
- incentivare i rapporti di collaborazione tra i Soci e promuovere le attività culturali e ricreative a loro favore;
- stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla transizione ecologica, allo sviluppo sostenibile e sulle scienze della Terra;
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
– organizzare convegni, seminari, incontri e dibattiti sui temi inerenti alle scienze della Terra;
– organizzare corsi e moduli formativi per la conoscenza, lo studio e l’approfondimento della geologia, geotecnica e più in generale di tutti gli aspetti ed i temi legati alle scienze della Terra;
– acquisire, catalogare, archiviare, redigere documenti, testi e testimonianze, pubblicazioni anche a carattere multimediale, in materia di geologia e geotecnica;
– organizzare momenti formativi e di confronto anche con amministrazioni pubbliche per la promozione e la salvaguardia del patrimonio geologico locale;
– organizzare itinerari guidati formativi presso luoghi di rilievo geologico, idrogeologico, paesaggistico e ambientale;
– organizzare concorsi e premi per la valorizzazione e lo studio delle Scienze della Terra;
– collaborare con altre associazioni, ordini professionali, organismi ed enti operanti nei settori di cui al presente statuto, anche attraverso programmi e progetti comuni;
– collaborare con istituzioni pubbliche e private, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;
– svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento delle attività sopra richiamate.
- L’Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Il carattere secondario e strumentale delle predette attività dovrà essere documentato all’interno dei documenti di bilancio.
- L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono nominarli ed esservi nominati (in quest ultimo caso purchè maggiorenni, ai fini di competenza e responsabilità).
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 6 – Associati
- 1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membridell’Associazione.
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4. I soci persone fisiche si distinguono in:
– soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione e che, mediante il versamento della quota associativa annuale, rimangono associati alla medesima;
– soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione, mediante il versamento della quota associativa annuale, garantendo il proprio apporto volontaristico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;
– soci onorari: coloro che, per speciali benemerenze, vengono nominati dall’Assemblea dei soci con pari diritti e doveri.
- 5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 7 – Procedura di ammissione
- Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- La delibera di ammissione viene comunicata all’associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- Il consiglio direttivo deve comunicare al richiedente entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione motivata di rigetto della domanda di ammissione.
- L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8 – Diritti e doveri degli associati
- Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in questo ultimo caso, qualora maggiorenni); ciascun associato persona fisica ha diritto ad un voto, mentre ogni Ente del Terzo Settore associato può avere diritto ad un numero maggiore di voti, proporzionalmente al numero dei suoi associati, comunque entro il limite massimo di 5 (cinque) voti. I criteri di attribuzione del “voto plurimo”, nei limiti di legge, verranno determinati con apposito regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. - L’esercizio dei diritti sociali diversi dal diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. Il diritto di voto in assemblea, invece, è disciplinato dall’art. 16 comma 2 del presente statuto e suppone che l’associato sia in regola con il versamento della quota associativa.
- Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. - Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
- La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di parità di trattamento, delibera sull’eventuale esclusione dell’associato.
L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 6 del presente Statuto. - L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali gravi
d) immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett b). - Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.